Considerazioni sulla proposta di legge sul naturismo

Aula di Montecitorio

Desidero svolgere alcune considerazioni a proposito della recente proposta di legge, firmata dall’on. Luigi Lacquaniti e da altri 22 deputati, intitolata “Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia“. Confermo il mio giudizio positivo su questa proposta ed esprimo un caloroso elogio per tale iniziativa, nella speranza che si traduca presto in legge.

Finalmente si riscontra un tono di rispetto e sincera attenzione nei confronti del naturismo e non – com’è accaduto con altre proposte passate e con certe leggi regionali – di sospetto e diffidenza. Lo si capisce, ad esempio, dall’art. 5, dov’è prevista la segnalazione delle aree destinate alla pratica del naturismo mediante semplici cartelli, ma “in nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altra forma di recinzione“. Dunque, divieto assoluto di creare “ghetti” riservati ai nudisti, nascosti da recinti più o meno impattanti!

Insomma, per la prima volta, forse, ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che dimostra maturità, lungimiranza e vera volontà di accettare e promuovere il naturismo, scacciando con decisione l’ombra di ogni pregiudizio e riconoscendo finalmente che si tratta di un modo di vivere a contatto con la natura, degno di considerazione, tutela e stima.

Coppia al mareL’articolo 1 si preoccupa giustamente di dare una definizione di naturismo, al fine di inquadrare le pratiche che sono oggetto delle disposizioni seguenti. La formulazione si discosta in parte dalla famosa definizione enunciata già nel lontano 1974 dalla International Naturist Federation, ma appare comunque corretta ed esaustiva.

L’articolo 2 è il più importante di tutta la proposta di legge. Esso afferma a chiare lettere che la pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 527 del codice penale.

Va precisato che nessuna norma attualmente in vigore nell’ordinamento italiano stabilisce che la pratica del naturismo sia contraria alla legge o costituisca un atto penalmente rilevante ai sensi degli articoli 527 e 726 del codice penale. Tuttavia le espressioni usate nel codice penale (che – forse giova ricordarlo – risale al 1930!) sono talmente vaghe (“atto osceno” e “pubblica decenza”), che definire i loro confini è un’operazione dagli incerti risultati: la loro portata viene stabilita di volta in volta dal giudice per il singolo caso concreto. Negli ultimi anni si sono succedute varie sentenze favorevoli alla pratica naturista, che è stata ritenuta inidonea a configurare le fattispecie punite dalle norme citate. Però, oltre al rischio che qualche giudice decida di seguire un’interpretazione più retriva, c’è sempre il fastidio di dover affrontare il giudizio, considerato che spesso le forze dell’ordine – nel dubbio – preferiscono mandare la faccenda davanti al magistrato, piuttosto che lasciar cadere una denuncia. Per questo motivo, una norma come quella contenuta nell’articolo 2 della proposta di legge appare indubbiamente di capitale importanza!

Sempre ragionando su questa norma, se avessi il potere di suggerire un emendamento all’articolo 2, riterrei opportuno sopprimerne il secondo periodo (“Nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate“). O per lo meno lo sposterei in un articolo successivo. Lì dove si trova, infatti, tale periodo potrebbe forse offrire all’interprete maldisposto il pretesto per circoscrivere la portata e il significato del periodo precedente. E tale eventualità rischia di mantenere in vita quella situazione di incertezza interpretativa sopra descritta, che invece dovrebbe essere debellata.

Se – come emerge dalla relazione introduttiva alla proposta di legge – fra gli scopi dell’articolato vi è anche quello di “rendere maggiormente competitiva l’offerta turistica italiana“, tale scopo può essere conseguito pienamente soltanto creando una norma che non sia fonte di ambiguità e che affermi inequivocabilmente la piena liceità della pratica naturista. Sia bene inteso: l’articolo 2 quest’affermazione la fa già così com’è formulato. Se però stabilisse semplicemente che “la pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 527 del codice penale” e basta, la sua “interpretazione autentica” della legge penale ne risulterebbe rafforzata. In tal modo la legislazione italiana prenderebbe posto senza alcuna esitazione fra quelle più lungimiranti ed evolute d’Europa in tema di naturismo, colmando d’un tratto un ritardo di parecchi decenni. E allora sì che non solo i naturisti italiani, ma anche i naturisti stranieri, tanto numerosi a nord delle Alpi, sceglierebbero senza timore alcuno il Belpaese come destinazione delle loro vacanze!

Libera!L’articolo 3 passa ad occuparsi della promozione del naturismo, attraverso l’individuazione da parte dei Comuni di apposite aree da destinare alla pratica naturista, rinviando alla legislazione regionale il compito di definirne i criteri. Non volendo qui entrare nel dettaglio della procedura – che comunque mi sembra snella ed efficace – mi preme soltanto sottolineare le parole che danno inizio all’articolo 3: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2“. Con ciò la proposta di legge segna correttamente il confine fra il riconoscimento della liceità del naturismo (articolo 2) e la promozione dello stesso da parte dello Stato (articolo 3), rendendo evidente che la liceità è il presupposto della promozione, ma che quest’ultima non può costituire un parametro per limitare l’affermazione della liceità. In altre parole, se anche non si attua in concreto l’attività di promozione attraverso l’individuazione delle aree dedicate, resta fermo il riconoscimento della liceità del naturismo.

Con l’articolo 4 si prevede la possibilità di dare in concessione onerosa a privati le aree pubbliche destinate al naturismo, ma “nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva“. Vi è qui l’intento di contemperare le esigenze della promozione del naturismo con quelle dell’economia, proponendo un compromesso che mi pare equilibrato e perciò accettabile.

Dell’articolo 5 si è già accennato all’inizio. Le regole che esso prevede danno la chiave di lettura della legge: il naturismo non viene bollato come una vergogna da nascondere o una potenziale risorsa economica da sfruttare storcendo il naso, ma viene riconosciuto come un modo di vivere sano a contatto con la natura, la cui valorizzazione può dare un valido contributo al rilancio dell’offerta turistica italiana, oggi gravemente penalizzata rispetto agli altri Stati europei da una situazione di incertezza normativa. È tempo che tale incertezza venga finalmente superata grazie a una chiara affermazione di liceità del naturismo e la proposta di legge dell’on. Lacquaniti va nella direzione giusta.

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2 risposte a Considerazioni sulla proposta di legge sul naturismo

  1. Emanuele Cinelli ha detto:

    L’ha ribloggato su Mondo Nudo e ha commentato:
    Ottimo articolo che approfondisce e motiva le osservazioni fatte su Mondo Nudo.

  2. Pingback: Dall’ironia ai dati di fatto | Essere Nudo

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